Art. 20

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I comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose ed alcooliche, carni, pesce comunque conservato, dolciumi e cioccolato, formaggi e latticini, profumerie e saponi fini, gas-luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie. I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate, secondo le norme del presente Testo Unico e del relativo regolamento, nonche' di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 23 marzo 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art20 · fonte su Normattiva