Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 23 marzo 1945. Leggi il testo vigente →
I comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose ed alcooliche, carni, pesce comunque conservato, dolciumi e cioccolato, formaggi e latticini, profumerie e saponi fini, gas-luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie. I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate, secondo le norme del presente Testo Unico e del relativo regolamento, nonche' di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 23 marzo 1945 · versione 0 su Normattiva