Art. 20
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((I comuni sono autorizzati ad applicare imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, carni, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas-luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie. I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti e quelli dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo sono autorizzati altresi' ad applicare imposte di consumo sul pollame, conigli e cacciagione. I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte su indicate, secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonche' di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali)). 42
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
Testo vigente dal 23 marzo 1945 al 20 luglio 1952 · versione 48 su Normattiva