Art. 216 — Esattori comunali; contrassegni metallici
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La tassa di circolazione e' applicata per ciascuna categoria di veicoli, in base alla tariffa fissata dall'articolo 214 ed e' riscossa dagli esattori comunali mediante la vendita di speciali contrassegni metallici, dati in carico agli stessi esattori dall'amministrazione provinciale e corrispondenti alla categoria ed alla portata del veicolo. I contrassegni devono indicare: la provincia, l'anno solare al quale si riferiscono e l'ammontare della tassa, e debbono essere, a cura degli interessati e sotto la loro responsabilita', fissati sul tubo anteriore del telaio ( tubo dello sterzo) per i velocipedi, macchine od apparecchi ad essi assimilabili, e per gli altri veicoli, in prossimita' della targa di cui essi devono essere provvisti ai sensi dell'art. 40 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, recante norme per la tutela delle strade e per la circolazione. Il contrassegno e' valido per l'anno solare cui si riferisce e costituisce la sola prova del pagamento della tassa. All'esattore e' corrisposto, dall'amministrazione provinciale, un aggio nella misura unica dal due al cinque per cento, per l'intera provincia, da stabilirsi dal prefetto, sentito l'intendente di finanza. L'aggio e' liquidato dal preside sull'importo dei contrassegni effettivamente venduti dall'esattore.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva