Art. 219 — Provincia cui e' dovuta la tassa; riduzione; sostituzione dei veicoli
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 2 luglio 1932. Leggi il testo vigente →
Per i velocipedi, le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, la tassa dev'essere pagata nella provincia in cui il proprietario risiede; per gli altri veicoli in quella in cui e' compreso il comune nel quale il veicolo e' stato immatricolato ai sensi dell'articolo 40 del R. decreto legge 2 dicembre 1928, n. 3179. La tassa e' ridotta alla meta' se il veicolo e' messo in circolazione nel secondo semestre dell'anno. L'acquisto di un veicolo gia' assoggettato alla tassa e la sostituzione di un veicolo con altro della stessa categoria e della stessa portata non danno luogo ad altra tassazione.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 2 luglio 1932 · versione 0 su Normattiva