Art. 219Provincia cui e' dovuta la tassa; riduzione; sostituzione dei veicoli

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Per i velocipedi, le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, la tassa dev'essere pagata nella provincia in cui il proprietario risiede; per gli altri veicoli in quella in cui e' compreso il comune nel quale il veicolo e' stato immatricolato ai sensi dell'articolo 40 del R. decreto legge 2 dicembre 1928, n. 3179. La tassa e' ridotta alla meta' se il veicolo e' messo in circolazione nel secondo semestre dell'anno. L'acquisto di un veicolo gia' assoggettato alla tassa e la sostituzione di un veicolo con altro della stessa categoria e della stessa portata non danno luogo ad altra tassazione.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 2 luglio 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art219 · fonte su Normattiva