Art. 229Commissione provinciale per l'utenza stradale

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In ogni provincia e' istituita una commissione provinciale per l'utenza stradale. La commissione e' presieduta dall'intendente di finanza ed e' composta: a) di due membri nominati uno dal preside della provincia fra i rettori o i funzionari dell'amministrazione provinciale e l'altro dal podesta' del comune capoluogo fra i consultori o i funzionari del comune, b) di un funzionario dell'ufficio compartimentale della viabilita' nominato dal capo compartimento, c) di uno dei podesta' della provincia, escluso quello del capoluogo, scelto dal prefetto. I membri della commissione durano in carica un biennio e sono rieleggibili. La commissione ha la sua sede presso gli uffici della provincia.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 marzo 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art229 · fonte su Normattiva