Art. 229 — Commissione provinciale per l'utenza stradale
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In ogni provincia e' istituita una commissione provinciale per l'utenza stradale. La commissione e' presieduta dall'intendente di finanza ed e' composta: a) di due membri nominati uno dal preside della provincia fra i rettori o i funzionari dell'amministrazione provinciale e l'altro dal podesta' del comune capoluogo fra i consultori o i funzionari del comune, b) di un funzionario dell'ufficio compartimentale della viabilita' nominato dal capo compartimento, c) di uno dei podesta' della provincia, escluso quello del capoluogo, scelto dal prefetto. Ai membri della Commissione e' assegnato un gettone di presenza di lire venti per ogni giornata di adunanza. Agli impiegati delle Amministrazioni dello Stato e delle Amministrazioni provinciali e comunali, chiamati a far parte della Commissione, potranno essere corrisposti unicamente premi di operosita' o di rendimento il cui importo non dovra', in nessun caso, superare quello del gettone di presenza. suindicato. Ai membri che non risiedono nel capoluogo e' dovuto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo dei gettoni di presenza, dei premi di operosita' o di rendimento e delle spese di viaggio e' anticipato dalla Provincia ed e' prelevato dall'ammontare complessivo del contributo da ripartire fra gli enti interessati. I membri della commissione durano in carica un biennio e sono rieleggibili. La commissione ha la sua sede presso gli uffici della provincia. 22
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1939
Il Regio D.L. 29 luglio 1938, n. 1121, convertito senza modificazioni dalla L.3 gennaio 1939, n. 58, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In sostituzione della tassa di circolazione sugli autocarri, motocarri e motofurgoncini, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni, della tassa fissa e della sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli, di cui rispettivamente ai Regi decreti-legge 29 dicembre 1927, n. 2446 e 28 novembre 1933, n. 1549, e del contributo di utenza stradale di cui agli articoli 225 a 235 del Testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la Finanza locale e successive modificazioni, e' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, la tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi in ragione di anno solare e per ogni quintale di portata utile, nella misura indicata nella tabella allegato A che, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, forma parte integrale del presente decreto".
Testo vigente dal 16 agosto 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 25 su Normattiva