Art. 229 — Commissione provinciale per l'utenza stradale
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In ogni provincia e' istituita una commissione provinciale per l'utenza stradale. La commissione e' presieduta dall'intendente di finanza ed e' composta: a) di due membri nominati uno dal preside della provincia fra i rettori o i funzionari dell'amministrazione provinciale e l'altro dal podesta' del comune capoluogo fra i consultori o i funzionari del comune, b) di un funzionario dell'ufficio compartimentale della viabilita' nominato dal capo compartimento, c) di uno dei podesta' della provincia, escluso quello del capoluogo, scelto dal prefetto. ((Ai membri della Commissione e' assegnato un gettone di presenza di lire venti per ogni giornata di adunanza. Agli impiegati delle Amministrazioni dello Stato e delle Amministrazioni provinciali e comunali, chiamati a far parte della Commissione, potranno essere corrisposti unicamente premi di operosita' o di rendimento il cui importo non dovra', in nessun caso, superare quello del gettone di presenza. suindicato. Ai membri che non risiedono nel capoluogo e' dovuto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo dei gettoni di presenza, dei premi di operosita' o di rendimento e delle spese di viaggio e' anticipato dalla Provincia ed e' prelevato dall'ammontare complessivo del contributo da ripartire fra gli enti interessati)). I membri della commissione durano in carica un biennio e sono rieleggibili. La commissione ha la sua sede presso gli uffici della provincia.
Testo vigente dal 16 marzo 1934 al 16 agosto 1938 · versione 15 su Normattiva