Art. 254Limiti delle sovrimposte fondiarie

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[1]E' data facolta' ai comuni ed alle provincie di sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino ai limiti di cui alla seguente tabella, salvo, per i comuni, quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 321:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]L'imposta erariale, sulla quale deve essere commisurata la sovrimposta, e' quella risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria all'imponibile dell'anno al quale l'imposta medesima si riferisce. Nei limiti previsti dal presente articolo non e' computata la quota di sovrimposta spettante ai consigli provinciali dell'economia corporativa, in virtu' della legge 18 aprile 1926, n. 731 e del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578. Tale quota e', alle rispettive scadenze, versata direttamente dal ricevitore provinciale al consiglio provinciale dell'economia corporativa. Resta modificato di conformita' il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1627.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 21 febbraio 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art254 · fonte su Normattiva