Art. 53 — Art. 53 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª
Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'articolo 51 del presente testo unico, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti della sovrimposta fondiaria provinciale. A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andra' in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti