Art. 53Art. 53 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'articolo 51 del presente testo unico, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti della sovrimposta fondiaria provinciale. A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andra' in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art53 · fonte su Normattiva