Art. 254 — Limiti delle sovrimposte fondiarie
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[1]E' data facolta' ai Comuni ed alle Provincie di sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino ai limiti di cui alla seguente tabella, salvo, per i Comuni, quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 321:
[2]COMUNI.
[3]Terreni Fabbricati
[4](per ogni lira d'imposta erariale) Limite normale............... cent. 200 cent. 50
[5]Eccedenza.................. » 200 » 50
[6]------ ------ Secondo limite............... » 400 » 100
[7]Ulteriore eccedenze............ » 100 » 25
[8]------ ------ Terzo limite................ » 500 » 125
[9]PROVINCIE.
[10]Limite normale.............. cent. 300 cent.100
[11]Eccedenza................. » 100 » 25
[12]------ ------ Secondo limite............... » 400 » 125
[13]Ulteriore eccedenze............ » 50 » 25
[14]------ ------ Terzo limite................ » 450 » 150 12
[15]L'imposta erariale, sulla quale deve essere commisurata la sovrimposta, e' quella risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria all'imponibile dell'anno al quale l'imposta medesima si riferisce. Nei limiti previsti dal presente articolo non e' computata la quota di sovrimposta spettante ai consigli provinciali dell'economia corporativa, in virtu' della legge 18 aprile 1926, n. 731 e del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578. Tale quota e', alle rispettive scadenze, versata direttamente dal ricevitore provinciale al consiglio provinciale dell'economia corporativa. Resta modificato di conformita' il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1627. La quota di sovrimposta spettante ai predetti Consigli dell'economia corporativa non potra' eccedere la misura di centesimi 1 per ogni lira di imposta erariale sui terreni e di centesimi 0,75 per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati.12 15
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 178, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione dal 1 gennaio 1934.
con decorrenza dal 1 gennaio 1934
Il Regio D.L. 20 luglio 1934, n. 1467, convertito senza modificazioni dalla L. 18 aprile 1935, n. 929, ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 254 e 257 del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificate con R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, non si applicano, per quanto concerne il riparto delle sovrimposte comunali e provinciali fra i terreni e i fabbricati, nei riguardi dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa"; - (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934.
Testo vigente dal 19 settembre 1934 al 15 ottobre 1960 · versione 17 su Normattiva