Art. 257 — Ripartizione delle sovrimposte fondiarie
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((Le sovrimposte non eccedenti il limite normale debbono essere ripartite fra terreni e fabbricati in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale fabbricati corrispondano, per i Comuni, quattro centesimi e, per le Provincie, tre centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni. Le eccedenze, autorizzate a norma del secondo comma dell'art. 255, debbono essere ripartite con rapporto proporzionale a quelle massime previste dallo stesso comma e cioe' ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati debbono corrispondere, sia per i Comuni che per le Provincie, quattro centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni. Le ulteriori eccedenze, autorizzate a norma del precedente art. 256, debbono essere ripartite in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati corrispondano, per i Comuni, quattro centesimi e, per le Provincie, due centesimi di sovrimposta alla imposta erariale terreni. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, puo', in base a motivata deliberazione dell'Amministrazione provinciale interessata ed a parere favorevole della Giunta amministrativa, consentire che il riparto delle eccedenze di cui ai comma precedenti sia fatto con diverso rapporto proporzionale tra l'imposta sui terreni e quelli sui fabbricati)). 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1934
Il Regio D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 178, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934.
Testo vigente dal 29 dicembre 1933 al 19 settembre 1934 · versione 12 su Normattiva