Art. 257Ripartizione delle sovrimposte fondiarie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1934 al 31 dicembre 1942. Leggi il testo vigente →

Le sovrimposte non eccedenti il limite normale debbono essere ripartite fra terreni e fabbricati in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale fabbricati corrispondano, per i Comuni, quattro centesimi e, per le Provincie, tre centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni. ((E' tuttavia in facolta' del Ministro per l'interno, su parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, di cui sentire alle provincie, il cui bilancio puo' essere pareggiato con una sovrimposta fondiaria non superiore a quella corrispondente alle aliquote massime gia' previste dall'art. 254 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 (centesimi 100 per i terreni e centesimi 75 per i fabbricati) di applicare la sovrimposta per gli esercizi 1934 e seguenti, mantenendo fra le aliquote il rapporto previsto nel predetto articolo)). 15 Le eccedenze, autorizzate a norma del secondo comma dell'art. 255, debbono essere ripartite con rapporto proporzionale a quelle massime previste dallo stesso comma e cioe' ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati debbono corrispondere, sia per i Comuni che per le Provincie, quattro centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni. Le ulteriori eccedenze, autorizzate a norma del precedente art. 256, debbono essere ripartite in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati corrispondano, per i Comuni, quattro centesimi e, per le Provincie, due centesimi di sovrimposta alla imposta erariale terreni. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, puo', in base a motivata deliberazione dell'Amministrazione provinciale interessata ed a parere favorevole della Giunta amministrativa, consentire che il riparto delle eccedenze di cui ai comma precedenti sia fatto con diverso rapporto proporzionale tra l'imposta sui terreni e quelli sui fabbricati. 1215

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

12

con decorrenza dal 1 gennaio 1934

Il Regio D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 178, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934.

15

con decorrenza dal 1 gennaio 1934

Il Regio D.L. 20 luglio 1934, n. 1467, convertito senza modificazioni dalla L. 18 aprile 1935, n. 929, ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 254 e 257 del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificate con R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, non si applicano, per quanto concerne il riparto delle sovrimposte comunali e provinciali fra i terreni e i fabbricati, nei riguardi dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa"; - (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche avranno esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934.

Testo vigente dal 19 settembre 1934 al 31 dicembre 1942 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art257 · fonte su Normattiva