Art. 268
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I comuni che, in aggiunta al servizio obbligatorio di nettezza dell'abitato, provvedono, a proprie spese e con l'osservanza di opportune norme igieniche, approvate dal prefetto, sentito il parere del medico provinciale, al servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche, sono autorizzati a riscuotere, in base a tariffa, il corrispettivo di quest'ultimo servizio. L'ammontare complessivo dei corrispettivi per ciascun anno non puo' superare la somma inscritta nel bilancio comunale dell'anno stesso, quale spesa effettiva pel detto servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 23 maggio 1941 · versione 0 su Normattiva