Art. 268

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 23 maggio 1941. Leggi il testo vigente →

I comuni che, in aggiunta al servizio obbligatorio di nettezza dell'abitato, provvedono, a proprie spese e con l'osservanza di opportune norme igieniche, approvate dal prefetto, sentito il parere del medico provinciale, al servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche, sono autorizzati a riscuotere, in base a tariffa, il corrispettivo di quest'ultimo servizio. L'ammontare complessivo dei corrispettivi per ciascun anno non puo' superare la somma inscritta nel bilancio comunale dell'anno stesso, quale spesa effettiva pel detto servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 23 maggio 1941 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art268 · fonte su Normattiva