Art. 268
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1982 al 2 marzo 1983. Leggi il testo vigente →
((Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa il cui gettito complessivo non puo' superare il costo dei servizi stessi. I comuni devono tendere verso il conseguimento del pareggio tra gettito globale della tassa e costo di erogazione del servizio. Dal costo suddetto devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.)) 85
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1941, n. 366
33La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
85Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1983.
Testo vigente dal 16 dicembre 1982 al 2 marzo 1983 · versione 99 su Normattiva