Art. 277 — Notificazioni; ricorsi
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[1]La deliberazione della Giunta municipale, con allegati gli elenchi di variazione compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente di imposta, tributo per tributo, e' depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per venti giorni consecutivi. Il deposito e' reso noto mediante avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici. Nello stesso termine di 20 giorni sono notificate agli interessati dal messo comunale, anche per mezzo della posta nelle forme stabilite dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le nuove iscrizioni o variazioni e le eventuali rettificazioni delle denunzie. Agli effetti, pero', dell'applicazione dell'imposta sulle industrie la pubblicazione, di cui al 2° comma, vale anche come notificazione individuale dell'accertamento ai contribuenti gia' inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile. Nei venti giorni successivi a quello della notificazione possono ricorrere alla commissione, di cui all'articolo seguente, tutti i contribuenti gia' iscritti o proposti per l'iscrizione nei ruoli del comune. Il termine decorre dall'ultimo giorno del deposito per coloro che non ricorrono nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardano, ma per chiedere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito. In quest'ultimo caso, il ricorso e', a cura della commissione, notificato all'interessato. 18 Quando il ricorso investe accertamenti di ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dovere pagare. Mancando tale dichiarazione, il Comune e' autorizzato ad iscrivere a ruolo fino ai due terzi dell'imponibile accertato o rettificato d'ufficio. Per i ricorsi concernenti l'applicazione delle imposte di consumo e delle sovrimposte fondiarie si osservano, rispettivamente le norme di cui agli articoli 44, 90 e 258 del presente Testo Unico.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 1122, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di venti giorni stabilito dal presente articolo e' modificato in trenta giorni.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1945 dei tributi indicati nell'art. 40, i termini stabiliti dagli articoli 273, 274, 276 e 277 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati di cinque mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione dei presente decreto nella Gazzetta Ufficiale". Ha inoltre disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
L. 10 gennaio 1952, n. 2
49La L. 10 gennaio 1952, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952: [...] b) la Giunta municipale, in deroga agli articoli 276 e 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, puo' frazionare in distinti provvedimenti, da deliberarsi non oltre il 10 dicembre 1952, la compilazione dell'elenco delle variazioni.
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
85Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Nei riflessi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per il primo anno di applicazione della tassa stessa sono prorogati di tre mesi i termini previsti dai primi commi degli articoli 273, 274, 276, 277 e 286 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni".
Testo vigente dal 16 dicembre 1982 al 22 dicembre 2008 · versione 99 su Normattiva