Art. 281
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La commissione deve emettere decisioni motivate, non prima di 20, ne' oltre 60 giorni, da quello in cui i ricorsi le sono stati comunicati. Le decisioni devono essere, nel termine di dieci giorni, notificate, a cura del podesta', tanto al contribuente il cui ricorso sia stato, anche parzialmente, respinto, quanto all'interessato di cui al terz'ultimo comma dell'art. 277, qualora il ricorso del terzo sia stato, in tutto o in parte, accolto.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva