Art. 283Composizione della Giunta provinciale amministrativa; decisioni

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Sono aggregati alla Giunta provinciale amministrativa, per la risoluzione dei ricorsi, due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto fra i contribuenti della provincia, che abbiano i requisiti per la nomina a rettore, designati in numero doppio dalle associazioni sindacali di primo grado legalmente riconosciute, indicate in precedenza dallo stesso prefetto, in relazione all'importanza delle varie attivita' economiche della provincia. Detti membri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. La Giunta provinciale amministrativa provvede, di regola, sui ricorsi non prima di 20 e non oltre 60 giorni dalla comunicazione: puo' avvalersi delle facolta' indicate nell'art. 280 (1° comma) e deve sentire il ricorrente quando questi ne abbia fatta esplicita richiesta nel ricorso. Le decisioni, di mano in mano che vengono pronunciate, sono trasmesse al podesta' che ne cura la notificazione agl'interessati entro dieci giorni dal ricevimento.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 maggio 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art283 · fonte su Normattiva