Art. 283Composizione della Giunta provinciale amministrativa; decisioni

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Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente art. 282 e' istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali. La detta sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone: del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede; del vice prefetto ispettore o del ragioniere capo di prefettura, ispettore; dell'intendente di finanza; di un consigliere di prefettura designato dal prefetto; di un funzionario dell'Intendenza di finanza designato dall'intendente; di un rappresentante dei Comuni nominato dal prefetto e di un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro; di tre membri effettivi e tre supplenti scelti fra persone esperte in materia giuridica amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale approvata dal prefetto; di due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura. Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura e un funzionario dell'Intendenza. I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie. La Giunta provinciale amministrativa provvede, di regola, sui ricorsi non prima di venti e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione; puo' avvalersi della facolta' indicata nell'art. 280 (primo comma) e deve sentire il ricorrente ed il rappresentante dell'Amministrazione comunale quando ne abbiano fatta esplicita richiesta nel ricorso o nelle controdeduzioni. Le decisioni, di mano in mano che vengono pronunciate, sono trasmesse al podesta' che ne cura la notificazione agl'interessati entro dieci giorni dal ricevimento. 94a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

94a

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989, n. 451 (in G.U. 1ª s.s. 2/8/1989, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 283 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (Composizione della giunta provinciale amministrativa - sezione speciale per i tributi locali), come modificato dall'art. 14 d. lgs. 26 marzo 1948 n. 261".

Testo vigente dal 3 febbraio 1989 al 22 dicembre 2008 · versione 106 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art283 · fonte su Normattiva