Art. 283
Testo-art. 283 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Testo-art. 283 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Spiegazione
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4 versioni dal 1931
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SENT. N. 451/89 C. GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - SEZIONE SPECIALE PER I TRIBUTI LOCALI - COMPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
fa composizione della g.p.a. - sezione speciale per i tributi locali, di cui son membri anche funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza, non garantisce in alcun modo l'indipendenza di tale giudice dall'Esecutivo, violando cosi' gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 283 del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, come modificato dall'art. 14, d.lgs. 26 marzo 1948 n. 261 (e finche' il legislatore non interverra' per disporre una nuova e legittima composizione della predetta sezione - oltreche' della Commissione comunale per i tributi locali - non potra' funzionare neanche il giudizio davanti alla Commissione centrale prevista dagli artt. 284 bis del t.u. sulla finanza locale e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, quale giudice di terzo grado, sicche' il ricorso del contribuente dovra' essere proposto direttamente innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria). - S.n. 30/1967; nonche' S.n. 281/1989 (dichiarativa dell'incostituzionalita' della composizione della Commissione comunale per i tributi locali).
Riguarda ancheart. 14 d.lgs. 261/1948
GIURISDIZIONI SPECIALI - COMMISSIONI COMUNALI E SEZIONI SPECIALI DELLE G.P.A. - SOPRAVVISSUTI ALLA RIFORMA DEL 1972 (ART. 19 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 638) - COMPOSIZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Le questioni di legittimita` costituzionale relative alla indipendenza e imparzialita` delle Commissioni comunali e delle Sezioni speciali della G.P.A, allorche` siano sollevate dopo che e` giunta a compimento la fase (processuale) svoltasi avanti a tali organi - i cui atti non sarebbero, comunque,resi inefficaci dalla eventuale dichiarazione di incostituzionalita` della loro composizione - non hanno rilevanza alcuna per la decisione della fattispecie nel successivo giudizio davanti al tribunale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, nella parte in cui determinano la composizione delle commissioni comunali e delle sezioni speciali delle G.P.A., sopravvissute alla riforma tributaria del 1972 per effetto dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638). - cfr. S.n. 116/1974
Riguarda ancheart. 278 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 283 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (Composizione della giunta provinciale amministrativa - sezione speciale per i tributi locali), come modificato dall'art. 14 d. lgs. 26 marzo 1948 n. 261; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 legge 25 marzo 1953 n. 87, sollevata in riferimento all'a…
ECLI:IT:COST:1989:451 · leggi il testo integrale
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, sollevate in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…
ECLI:IT:COST:1987:332 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione al tribunale di Milano degli atti relativi all'ordinanza emessa il 6 ottobre 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE…
ECLI:IT:COST:1975:10 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 28
Testo-art. 28 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 282
Testo-art. 282 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 285
Testo-art. 285 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 287
Testo-art. 287 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 281
Testo-art. 281 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 83
Testo-art. 83 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art283 · fonte su Normattiva