Art. 290
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I ruoli principali e suppletivi non possono riguardare che le imposte previste nei bilanci dell'anno in corso e dei due precedenti. Per le partite contestate e successivamente definite possono essere compilati ruoli suppletivi anche oltre i limiti suindicati, ma non mai oltre sei mesi dalla comunicazione all'ente della decisione definitiva. ((Le partite di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente riportate nel ruolo stesso anche per gli anni successivi a quello cui esse si riferiscono, qualora l'accertamento relativo a tali anni non sia divenuto definitivo)).
Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 2 dicembre 1966 · versione 60 su Normattiva