Art. 290

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I ruoli principali e suppletivi non possono riguardare che le imposte previste nei bilanci dell'anno in corso e dei due precedenti. Per le partite contestate e successivamente definite possono essere compilati ruoli suppletivi anche oltre i limiti suindicati, ma non mai oltre sei mesi dalla comunicazione all'ente della decisione definitiva. Le partite di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente riportate nel ruolo stesso anche per gli anni successivi a quello cui esse si riferiscono, qualora l'accertamento relativo a tali anni non sia divenuto definitivo. 74

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 ottobre 1966, n. 958

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La L. 31 ottobre 1966, n. 958, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le iscrizioni a ruolo si applicano, in deroga all'articolo 290 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, le disposizioni previste per le imposte dirette".

Testo vigente dal 2 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008 · versione 86 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art290 · fonte su Normattiva