Art. 292 — Sanzioni amministrative
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((Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta la denuncia di cui all'art. 274 del presente testo unico, e' soggetto ad una sopratassa pari al terzo del tributo dovuto per un anno. Chiunque abbia presentato una denuncia infedele, in guisa da sottrarsi ad un quarto almeno dell'imposta o tassa dovuta, e' soggetto ad una sopratassa pari ad un terzo della differenza tra il tributo effettivamente dovuto per l'anno e quello che sarebbe stato applicabile in base alla dichiarazione fatta. Quando l'accertamento o la rettifica sono definiti mediante accordo tra l'Amministrazione e il contribuente prima che sia intervenuta alcuna decisione della Commissione comunale, la sopratassa per omessa denuncia e' commisurata al tributo dovuto in base all'accordo ed e' ridotta alla meta' di quella che sarebbe stata applicabile a norma del primo comma del presente articolo, mentre la sopratassa per infedele denuncia e' annullata)).
Testo vigente dal 1 maggio 1948 al 20 luglio 1952 · versione 57 su Normattiva