Art. 292Sanzioni amministrative

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((Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta le denunzie di cui all'art. 274, e' soggetto ad una sopratassa pari al terzo dei tributi complessivamente dovuti per tutti gli anni per cui e' stata accertata l'evasione)). Chiunque abbia presentato una denuncia infedele, in guisa da sottrarsi ad un quarto almeno dell'imposta o tassa dovuta, e' soggetto ad una sopratassa pari ad un terzo della differenza tra il tributo effettivamente dovuto per l'anno e quello che sarebbe stato applicabile in base alla dichiarazione fatta. Quando l'accertamento o la rettifica sono definiti mediante accordo tra l'Amministrazione e il contribuente prima che sia intervenuta alcuna decisione della Commissione comunale, la sopratassa per omessa denuncia e' commisurata al tributo dovuto in base all'accordo ed e' ridotta alla meta' di quella che sarebbe stata applicabile a norma del primo comma del presente articolo, mentre la sopratassa per infedele denuncia e' annullata.

Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 1 aprile 1998 · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art292 · fonte su Normattiva