Art. 304Riduzione e rinvio di spese

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934. Leggi il testo vigente →

Le autorita' competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono eliminare qualsiasi eccesso di previsione nelle spese, anche per gli enti che non superano i limiti normali, e, per quelli che li sorpassano, devono ridurre anche le spese obbligatorie nella misura strettamente necessaria. Devono altresi' curare che, per i comuni le cui sovrimposte eccedono il secondo limite, siano rinviate le spese straordinarie, ancorche' obbligatorie, che non abbiano carattere di urgenza.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art304 · fonte su Normattiva