Art. 306 — Sussidi a linee di comunicazione
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I comuni e le provincie, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie, tramvie e servizi automobilistici e di navigazione fluviale ed aerea, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica da decorrere dal giorno in cui la linea sara' aperta all'esercizio, ferma restando l'osservanza dell'articolo precedente, al disposto del quale puo' essere derogato soltanto in caso di evidente utilita' pubblica, per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato. E' vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva