Art. 319 — Quadro di classificazione delle entrate e spese
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Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Testo Unico il ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, stabilira' un nuovo quadro di classificazione delle entrate e delle spese comunali e provinciali e predisporra' nuovi modelli per la compilazione dei bilanci e dei conti. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 26 maggio 1932, n. 610, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 2039, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il termine di cui al presente articolo e' prorogato fino al 30 giugno 1933.
Testo vigente dal 2 luglio 1932 al 16 luglio 1933 · versione 3 su Normattiva