Art. 344 — Norme integrative e transitorie; regolamenti e istruzioni
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[1]Il Governo e' autorizzato ad emanare, udita la Commissione centrale per la finanza locale, norme integrative e transitorie e, uditi la Commissione stessa e il Consiglio di Stato, i regolamenti per l'esecuzione del Testo Unico. Fino a quando non siano pubblicati tali regolamenti, e non oltre il 30 giugno 1932, rimangono in vigore, per le imposte di consumo, in quanto non siano contrarie od incompatibili con quelle del Testo predetto, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540. Per le imposte di consumo e per le altre imposte, tasse e contributi il ministro delle Finanze e' autorizzato a dettare, di concerto col ministro dell'Interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale, norme provvisorie di applicazione aventi carattere obbligatorio fino al 30 giugno 1932. Con le stesse formalita' stabilite nel comma precedente, il ministro delle Finanze puo' dare esecuzione, anche prima del termine stabilito nell'ultimo comma del presente articolo, a quelle disposizioni di cui ritenga opportuno anticipare l'attuazione. Le norme di esecuzione, che all'uopo saranno emanate, avranno vigore fino alla pubblicazione dei regolamenti preveduti da questo articolo, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1932. Con le formalita' sopra indicate il ministro delle Finanze e' autorizzato anche a stabilire, per il primo anno di applicazione del Testo medesimo, termini diversi da quelli fissati nei capi XIV e XIX del titolo III e nel capo I del titolo IV. Le disposizioni adottate dal ministro delle Finanze ai sensi dei tre comma precedenti debbono essere pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno. Le autorizzazioni previste nei precedenti comma avranno efficacia dal giorno stesso della pubblicazione, nella «Gazzetta Ufficiale», del decreto che approva il Testo Unico. Il presente Testo Unico avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1932.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[3]Il Ministro delle finanze:
[4]Mosconi.
[5]Il Capo del Governo Ministro dell'interno:
[6]Mussolini.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 2 luglio 1932 · versione 0 su Normattiva