Art. 35Bevande provenienti da altri comuni o dall'estero

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Per le bevande medesime, trasportate a qualsiasi titolo in altro comune, oppure provenienti dall'estero, fatta eccezione per le piccole quantita' portate a mano, nei limiti da stabilirsi col regolamento, l'imposta si applica nel comune di consumo, tanto se la merce e' ritirata e trasportata direttamente dal possessore o da un suo incaricato, quanto se il trasporto e la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, della posta, dei corrieri o di altro mezzo pubblico di trasporto ovvero di commissionari o di altri rappresentanti del mittente. Se il possessore o destinatario e' un consumatore o un commerciante al minuto, questo e' senz'altro tenuto al pagamento dell'imposta; se invece e' un commerciante all'ingrosso, deve darsene carico sul registro di cui all'art. 33. I trasporti da uno ad altro comune debbono essere notificati dall'ufficio delle imposte del comune di origine a quello di destinazione e provvisti di apposita bolletta di accompagnamento, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art35 · fonte su Normattiva