Art. 38Gas-luce ed energia elettrica

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L'imposta di consumo sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento e sull'energia elettrica per illuminazione si riscuote sul consumo di detti generi e viene percetta mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione a carico dell'esercente, il quale ha diritto di rivalersene sui consumatori.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art38 · fonte su Normattiva