Art. 38 — Gas-luce ed energia elettrica
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L'imposta di consumo sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento e sull'energia elettrica per illuminazione si riscuote sul consumo di detti generi e viene percetta mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione a carico dell'esercente, il quale ha diritto di rivalersene sui consumatori.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva