Art. 44 — Abbonamento obbligatorio
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L'abbonamento e' obbligatorio per la riscossione delle imposte sui dolciumi e cioccolato, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel regolamento. Con decreto del ministro delle Finanze l'abbonamento obbligatorio puo' essere esteso ad altri generi tassati. L'abbonamento e' altresi' obbligatorio quando, per le condizioni speciali dell'esercizio ovvero per altri motivi da determinarsi nel regolamento, la riscossione a tariffa sia difficile o dispendiosa. In caso di disaccordo tra l'amministrazione ed il contribuente, la determinazione del canone e' demandata alla commissione comunale prevista nell'art. 278. Contro il provvedimento della commissione e' ammesso il ricorso al prefetto entro 30 giorni da quello della notificazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo ed e' obbligatorio per il contribuente e la amministrazione.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva