Art. 44 — Abbonamento obbligatorio
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Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, puo' disporre la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao e cioccolato, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale nei limiti e secondo le norme determinate dal regolamento. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, puo' determinare che la riscossione sia effettuata nel territorio del Comune, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale anche per altri generi previsti nella tariffa, quando concorrano circostanze di carattere eccezionale relative alla distribuzione del prodotto che rendono la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa. ((Per quanto riguarda l'imposta di consumo sulle bevande vinose la riscossione deve essere fatta a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo art. 71 e dall'art. 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, con le sole eccezioni di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a piu' di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo puo' avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna)). La riscossione delle imposte di consumo sui generi, di cui al secondo comma dell'art. 20, e' effettuata a tariffa. In caso di accertate esigenze tecniche il Consiglio comunale, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' deliberare che per singoli generi la riscossione sia effettuata mediante abbonamento obbligatorio. La, riscossione con abbonamento obbligatorio e' applicabile da parte dell'Amministrazione delle imposte di consumo, previa deliberazione della Giunta comunale, nei casi indicati nell'art. 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138. Le controversie intorno al canone di abbonamento e quelle sulla imposizione dell'abbonamento obbligatorio di carattere particolare sono di competenza della Commissione comunale prevista nell'art. 278. Contro le decisioni della Commissione comunale e' ammesso ricorso entro trenta giorni da quello della notificazione alla Giunta provinciale amministrativa, sezione speciale per i tributi locali, ed avverso le decisioni di questa e' ammesso ricorso, per soli motivi di legittimita', entro lo stesso termine, al Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 3 agosto 1954 al 22 dicembre 2008 · versione 62 su Normattiva