Art. 48Procedimento coattivo. Prescrizioni

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Le imposte dovute e, in tutto o in parte, non pagate nei tempi e modi prescritti dal presente capo e dal regolamento e l'indennita' di mora di cui all'art. 45, sono ricuperate col procedimento privilegiato dell'ingiunzione, secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro. ((In caso di opposizione in via giudiziaria contro l'ingiunzione, senza che siano stati esauriti tutti i gravami amministrativi ai sensi del successivo articolo 90, l'Amministrazione non puo' essere condannata al rimborso delle spese di lite, neanche in caso di soccombenza)). ((Il credito dell'Amministrazione si prescrive trascorsi tre anni dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento. Tale termine, per l'imposta sui materiali per costruzioni edilizie, decorre dalla ultimazione dei lavori)). L'amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato responsabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di 3 anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere la azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione. Queste prescrizioni speciali non sono applicabili nel caso in cui il mancato o incompleto pagamento dell'imposta derivi da fatti del contribuente o dell'impiegato che costituiscano delitti preveduti dal presente capo. La prescrizione per l'azione civile e' sospesa, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine per l'azione civile decorre nuovamente dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Testo vigente dal 28 febbraio 1939 al 5 maggio 1968 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art48 · fonte su Normattiva