Art. 48
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Le imposte dovute e, in tutto o in parte, non pagate nei tempi e modi prescritti dal presente capo e dal regolamento e l'indennita' di mora di cui all'art. 45, sono ricuperate col procedimento privilegiato dell'ingiunzione, secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro. Il credito dell'amministrazione si prescrive trascorsi 3 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento. L'amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato responsabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di 3 anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere la azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione. Queste prescrizioni speciali non sono applicabili nel caso in cui il mancato o incompleto pagamento dell'imposta derivi da fatti del contribuente o dell'impiegato che costituiscano delitti preveduti dal presente capo. La prescrizione per l'azione civile e' sospesa, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine per l'azione civile decorre nuovamente dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva