Art. 48
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Le imposte dovute e, in tutto o in parte, non pagate nei tempi e modi prescritti dal presente capo e dal regolamento e l'indennita' di mora di cui all'art. 45, sono ricuperate col procedimento privilegiato dell'ingiunzione, secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro. In caso di opposizione in via giudiziaria contro l'ingiunzione, senza che siano stati esauriti tutti i gravami amministrativi ai sensi del successivo articolo 90, l'Amministrazione non puo' essere condannata al rimborso delle spese di lite, neanche in caso di soccombenza.80 Il credito dell'Amministrazione si prescrive trascorsi tre anni dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento. Tale termine, per l'imposta sui materiali per costruzioni edilizie, decorre dalla ultimazione dei lavori. L'amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato responsabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di 3 anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere la azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione. Queste prescrizioni speciali non sono applicabili nel caso in cui il mancato o incompleto pagamento dell'imposta derivi da fatti del contribuente o dell'impiegato che costituiscano delitti preveduti dal presente capo. La prescrizione per l'azione civile e' sospesa, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine per l'azione civile decorre nuovamente dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
80La Corte Costituzionale con sentenza 3-26 aprile 1968, n. 38 (in G.U. 1ª s.s. 4/5/1968, n. 113) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 48 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, secondo il testo risultante dall'art. 1, lett. b, del D.L. 25 febbraio 1939, n. 338".
Testo vigente dal 5 maggio 1968 al 22 dicembre 2008 · versione 91 su Normattiva