Art. 66 — Definizione amministrativa delle trasgressioni
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Prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorita' giudiziaria di primo grado, il trasgressore, con domanda da lui sottoscritta e che e' considerata irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della pena dell'ammenda, nei limiti del minimo e del massimo, stabiliti dalla legge, sia fatta dall'amministrazione delle imposte di consumo. La domanda non e' valida se contiene riserve o condizioni, e se il trasgressore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dell'imposta, della pena dell'ammenda e delle spese, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. La decisione spetta al podesta' od alla commissione consorziale in caso di gestione unica e complessiva fatta per consorzi di comuni, e si estende, ove del caso, alle imposte e alle spese. Contro l'indicata decisione e' ammesso il ricorso gerarchico di cui all'art. 90 del presente Testo Unico e non compete gravame davanti l'autorita' giudiziaria. Le trasgressioni possono definirsi altresi' amministrativamente, in via breve, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva