Art. 149Definizione della domanda di computo

Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art. 147 provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto. Il provvedimento e' emesso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla acquisizione dei documenti ed e' comunicato all'interessato in forma amministrativa.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art149 · fonte su Normattiva