Art. 75 — Statistiche
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I comuni debbono formare e trasmettere al ministero delle finanze, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, la dimostrazione dei consumi dei generi tassati. Contro i comuni inadempienti e' provveduto a norma dell'art. 216 della legge comunale e provinciale, sostituito dall'art. 63 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. Agli amministratori, funzionari ed impiegati che non rilasciano ai contribuenti le bollette delle imposte pagate, che non tengono la gestione contabile ed amministrativa delle imposte di consumo a norma delle prescrizioni regolamentari e che forniscono statistiche irregolari od inesatte, su denunzia dell'intendente di finanza o dei podesta', od anche d'ufficio, e' applicata una pena pecunaria da lire 50 a lire 500. Detta pena e' applicata dal prefetto, ed e' riscossa mediante atto d'ingiunzione del competente ufficio del registro. 50
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 luglio 1952, n. 703
50La L. 2 luglio 1952, n. 703, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il minimo ed il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 75 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati a L. 5000 ed a L. 25.000".
Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva