Art. 73-ter
((Dopo effettuato nei ruoli statali, istituiti ai sensi dell'art. 72 del R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, modificato col R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, sia l'inquadramento del personale di cui all'art. 73, del citato R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, modificato come sopra, e sia il collocamento degli avventizi previsti dal 7° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, modificato dalla legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, e ai sensi del successivo art. 4, potra' essere provveduto ai normali avanzamenti al grado 9° con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia. Gli impiegati appartenenti al ruolo dei direttori e sostituti direttori, che siano in possesso del diploma di abilitazione alle discipline statistiche, potranno a loro richiesta essere trasferiti nel ruolo dei Capi dei servizi statistici, e collocati nello stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza nel posto immediatamente successivo a quello occupato dall'impiegato avente nel grado la stessa anzianita' o anzianita' superiore)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti