Art. 77 — Incompatibilita'
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Non possono essere appaltatori delle imposte di consumo: 1. i membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa; 2. i ministri dei culti; 3. i pubblici impiegati in attivita' di servizio, il podesta', il vice podesta' ed i consultori del comune, ed in generale coloro che, avendo avuto parte nell'amministrazione del comune, non hanno reso i conti ovvero che, dichiarati debitori, sono morosi al pagamento; 4. i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con il podesta', col vice podesta' o col segretario comunale; 5. coloro che sono stati dichiarati decaduti da appaltatori per continuate irregolarita' o reiterati abusi commessi in precedenti gestioni; 6. coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedenti gestioni; 7. gli agenti delle imposte di consumo, e coloro che direttamente o per interposta persona hanno la gestione di esercizi nei quali si spacciano generi soggetti alle dette imposte; 8. coloro che, per legge o per provvedimento giudiziale, non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato interamente i loro creditori; 9. coloro che sono in istato di interdizione o inabilitazione per infermita' di mente; 10. i condannati per mendicita'; 11. i condannati alla pena dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e a quella della reclusione per un tempo maggiore di tre anni; 12. i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata; 13. condannati per delitti contro la personalita' dello Stato; per peculato, concussione e corruzione; per turbata liberta' degli incanti; calunnia, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, subornazione di testimoni, periti o interpreti; per i delitti di infedelta' di patrocinio o di consulenza, preveduti negli articoli 380 e 381 del codice penale; associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 dello stesso codice, per i delitti contro la incolumita' pubblica, previsti nei capi I e II, titolo VI, libro II del codice penale; per falsita' in monete e in carte di pubblico credito, per falsita' in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento; per i delitti di falsita' in atti, contemplati nel capo III, titolo VII, libro II del codice penale; per violenza carnale e per corruzione di minorenni; per il delitto di atti osceni, preveduto nell'articolo 527, parte prima, del codice penale; per istigazione e costrizione alla prostituzione; per i delitti di tratta di donne e di minori, contemplati negli articoli 535, 536 e 537 del codice penale; per i delitti contro la integrita' della stirpe preveduti negli articoli da 545 a 550 del codicepenale; per omicidio, escluso quello colposo; per lesioni personali accompagnate dalle circostanze di cui agli articoli 583 e 584 del codice penale; per i delitti contro la personalita' individuale preveduti negli articoli da 600 a 604 del codice penale; per il delitto di sequestro di persone contemplato nell'articolo 605 del codice penale; per furto, salvi i casi preveduti nell'articolo 626 del codice penale; per rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di rapina o di estorsione; per truffa e per insolvenza fraudolenta; per danneggiamento e appropriazione indebita nei casi in cui per questi delitti si debba procedere di ufficio; per ricettazione e per bancarotta fraudolenta; 14. i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente; 15. coloro che, a norma di quanto dispone l'art. 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, sono stati due volte condannati per essere stati colti in stato di ubbriachezza molesta e ripugnante, ovvero per delitto commesso in stato di ubbriachezza. Tale incapacita' ha la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorre un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna; 16. i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto; 17. coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva, nonche' gli ammoniti a norma di legge, i soggetti alla liberta' vigilata e gli assegnati al confino di polizia. Tale incapacita' cessa cinque anni dopo cessata l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, l'ammonizione, la vigilanza o il confino; 18. gli esercenti ? locali di cui al titolo VII della legge di P. S. (testo unico 18 giugno 1931, n. 773); 19. coloro che non dimostrano di avere l'idoneita' a ben condurre la gestione delle imposte di consumo con un certificato rilasciato dal prefetto della provincia in cui hanno la sede principale dei propri affari. Le disposizioni del presente articolo, tranne quelle di cui ai numeri da 8 a 18, non sono applicabili agli esercenti riuniti in consorzio a termini del successivo articolo 89. Tuttavia le persone contemplate nei numeri da 1 a 6 non possono far parte della delegazione consorziale.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 10 gennaio 1940 · versione 0 su Normattiva