Art. 99Limite della speciale tassazione per i mobili e le pelliccerie

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Per i mobili e le pelliccerie l'aliquota dell'imposta non puo' superare il 4% del valore, qualunque sia la qualita' dei detti generi, quando sia adottato lo speciale sistema di riscossione previsto dall'art. 43 del presente Testo Unico.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art99 · fonte su Normattiva