Art. 10
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[1]Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, il concessionario deve essere munito della prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.
[2]Colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 40.
[3]Non al procede contro colui che, nel termine di cinque giorni, a decorrere da quello della contestazione della contravvenzione, paghi all'agente che l'ha contestata o al Comitato provinciale della caccia o al locale organo della Federazione italiana della caccia una somma corrispondente al minimo della predetta ammenda, ed esibisca, in pari tempo, la licenza. Avvenuto il pagamento, sono restituiti l'arma le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellagione eventualmente sequestrati e la somma viene devoluta all'Erario, secondo le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.
[4]Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, il verbale di contravvenzione e' trasmesso al Pretore per il procedimento penale.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva