Art. 10

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[1]Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, il concessionario deve essere munito della prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

[2]Colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 40.

[3]Non al procede contro colui che, nel termine di cinque giorni, a decorrere da quello della contestazione della contravvenzione, paghi all'agente che l'ha contestata o al Comitato provinciale della caccia o al locale organo della Federazione italiana della caccia una somma corrispondente al minimo della predetta ammenda, ed esibisca, in pari tempo, la licenza. Avvenuto il pagamento, sono restituiti l'arma le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellagione eventualmente sequestrati e la somma viene devoluta all'Erario, secondo le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.

[4]Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, il verbale di contravvenzione e' trasmesso al Pretore per il procedimento penale. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1967, n. 799

14

La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art10 · fonte su Normattiva