Art. 16

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[1]Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia: quali i capanni, nonche' le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita, per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio dell'uccellagione almeno per una stagione di caccia, e, per le reti orizzontali, da caposaldi solidamente infissi nel terreno.

[2]Per stagione di caccia s'intende il periodo che intercede tra la data di apertura e quella di chiusura per la caccia alla specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce. Gli appostamenti fissi possono avere anche piu' di un capanno o di un'imbarcazione, purche' si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e non possono estendersi a piu' di 300 metri dal capanno principale.

[3]Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione, in terreno libero, debbono essere denunciati ogni anno al comitato provinciale, previo pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera l), della presente legge.

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art16 · fonte su Normattiva