Art. 16
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[1]Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia: quali i capanni, nonche' le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita, per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio dell'uccellagione almeno per una stagione di caccia, e, per le reti orizzontali, da caposaldi solidamente infissi nel terreno.
[2]Per stagione di caccia s'intende il periodo che intercede tra la data di apertura e quella di chiusura per la caccia alla specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce. Gli appostamenti fissi possono avere anche piu' di un capanno o di un'imbarcazione, purche' si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e non possono estendersi a piu' di 300 metri dal capanno principale.
[3]((Gli appostamenti fissi di caccia in terreno libero, che abbiano ottenuto il consenso del proprietario o del possessore del terreno, sono soggetti ad autorizzazione annuale del Comitato provinciale della caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera i) e della soprattassa di cui all'articolo 91, lettera g).
[4]Gli appostamenti fissi di uccellagione in terreno libero. debbono essere denunziati, annualmente, al Comitato provinciale della caccia che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal proprietario o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione, previo pagamento della tassa di cui all'articolo 90, lettera i) e della soprattassa prevista dall'articolo 91, lettera g).
[5]Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni.))
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva