Art. 23

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Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'interesse della protezione di una o piu' specie di selvaggina, sentito il Comitato centrale, puo' restringere il periodo di caccia o di uccellagione o vietare le medesime, sia in modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate localita'.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art23 · fonte su Normattiva