Art. 28
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[1]E' sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi.
[2]E' parimenti vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle localita' ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita' militare, e dove esistano monumenti nazionali. Le localita' di cui al presente comma debbono essere delimitate, da tabelle nel modo indicato dall'art. 45, portanti la scritta a Zona militare - divieto di caccia» o a Monumento nazionale - divieto di caccia». Tali tabelle sono esenti da tassa.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva