Art. 28
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[1]E' sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi.
[2]E' parimenti vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle localita' ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita' militare, e dove esistano monumenti nazionali. Le localita' di cui al presente comma debbono essere delimitate, da tabelle nel modo indicato dall'art. 45, portanti la scritta a Zona militare - divieto di caccia» o a Monumento nazionale - divieto di caccia». Tali tabelle sono esenti da tassa.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 agosto 1967, n. 799
14La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva