Art. 29
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[1]La caccia e' vietata nelle appartenenze di abitazioni, salvo che al proprietario o col suo consenso. E' pure vietata, salvo che al proprietario o col suo consenso, nei parchi o nei giardini privati e nei fondi, purche' completamento chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non minore di metri 1,80, o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.
[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva