Art. 37
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[1]E' fatto divieto di cacciare e di catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno in tutto o nella maggior parte sia coperto di neve.
[2]E' fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle Alpi, per i palmipedi e i trampolieri nelle paludi, stagni, risaie, prati marcitori, laghi, corsi dei fiumi e sul litorale, e per la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria da capanni preventivamente denunciati al Comitato provinciale.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva