Art. 37

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[1]E' fatto divieto di cacciare e di catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno in tutto o nella maggior parte sia coperto di neve.

[2]E' fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle Alpi, per i palmipedi e i trampolieri nelle paludi, stagni, risaie, prati marcitori, laghi, corsi dei fiumi e sul litorale, e per la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria da capanni preventivamente denunciati al Comitato provinciale.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1967, n. 799

14

La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art37 · fonte su Normattiva